Prima di addentrarci nell’esame del tema di indagine occorre dare alcune definizioni di base utili per capire la fondatezza o meno del messaggio pubblicitario che viene utilizzato da chi propone l’investimento in polizze vita e cioè la loro impignorabilità e adeguatezza quali mezzi atti a segregare il patrimonio.
Polizza vita
È un contratto con cui si permette a uno o più beneficiari, grazie al versamento di un premio da parte del contraente/assicurato della polizza, in caso di decesso dello stesso, di ottenere un capitale in un’unica soluzione o una rendita. Si distinguono in:
- Polizze vita miste. Liquidazione del capitale al beneficiario sia in caso di morte dell’assicurato che in caso di vita dello stesso alla scadenza del contratto;
- Polizze vita caso vita. Alla loro scadenza viene versato al beneficiario un capitale o una pensione integrativa. Rientrano in questa categoria le polizze a contenuto finanziario quali le polizze index o united linked che sono soggette alle fluttuazioni dei mercati finanziari.
- Polizze vita caso morte. Assicurano la liquidazione di un capitale al beneficiario in caso di morte dell’assicurato e pertanto non prevedono alcun versamento da parte della Compagnia nel caso in cui, alla scadenza del contratto, l’assicurato sia in vita.
Rischio demografico
In base alle statistiche su età, sesso, provenienza sociale e geografica si determina il rischio demografico ovvero la differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione.
Gli articoli 2740 cod.civ. e 1932 cod.civ.
Art.2740 cod.civ.: Responsabilità patrimoniale
Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni alla responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla Legge
Art.1923 cod.civ.: Diritti dei creditori e degli eredi (Libro IV cap XX Sez.III –dell’assicurazione sulla vita)
Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione ed alla riduzione delle donazioni
La pignorabilità delle polizze vita
Lo schema contrattuale che può generarsi attraverso le polizze vita, anche attribuendo al contraente/assicurato certe facoltà quali il termine anzitempo del contratto ovvero il riscatto totale o parziale ovvero ancora la possibilità di convertire in rendita vitalizia il capitale assicurato, ingenera nel contraente la convinzione, avallata da una mancata trasparenza del prodotto assicurativo, che il premio o i premi corrisposti possano essere segregati e messi al riparo dai creditori.
Ciò in forza dell’art.1923 cod.civ. quale espressione del favor legislativo per gli investimenti privati con finalità di risparmio previdenziale. È infatti la natura previdenziale-pensionistica che deve contraddistinguere le polizze vita e ne assicura l’impignorabilità.
Tuttavia è opportuno considerare che il mercato assicurativo, a partire dagli anni 70/80 ha sempre di più promosso ed incentivato polizze a contenuto prettamente finanziario ed in particolare le index o united linked capaci di garantire rendimenti elevati per mettere al riparo il capitale dall’inflazione. Tali polizze permettono l’acquisto di quote di fondi comuni di investimento ovvero sono legate ad indici di borsa o altri indici ma, per la loro struttura ed il loro funzionamento (poiché svincolato dal rischio demografico), divergono dal fine della previdenza ispiratore dell’art.1923 cod.civ.
Il mercato dei prodotti di investimento ha cercato di adattarsi alle esigenze dei contraenti che volevano garantirsi rendimenti elevati sotto il paravento della impignorabilità ed allora sono nate polizze miste dove esiste una minima percentuale previdenziale (ad es.: 5% del capitale) unita alla prevalente funzione finanziaria.
Come distinguere fra contratto assicurativo-previdenziale e contratto di investimento finanziario?
La Suprema Corte di Cassazione e la Magistratura di merito (Tribunale e Corti di Appello) si sono occupate più volte dell’applicabilità dell’art.1923 c.c. ai contratti di assicurazioni sulla vita e possiamo affermare che ciò che deve emergere è la natura previdenziale della polizza che deve avere il fine di garantire all’assicurato o alla sua Famiglia una rendita ovviando in tal modo al rischio morte o sopravvenienza ad una certa data.
D’altra parte elementi che caratterizzano le polizze con prevalente funzione finanziaria sono:
- La riscattabilità in qualsiasi momento;
- Nessuna garanzia in ordine al rimborso del capitale investito;
- Premi corrisposti con versamento unico o versamenti non omogenei diversamente dalle polizze previdenziali che solitamente prevedono un premio periodico;
- La redditività delle polizze legata a fenomeni finanziari (indici di borsa o rendimento di paniere di fondi);
- Redditività anche negativa a differenza delle polizze vita previdenziali nelle quali viene garantita quantomeno la restituzione del capitale.
La pignorabilità delle somme riscosse dall’assicurato
Secondo la sentenza della Cassazione n.8676 del 26.6.2000 non ricadono nel divieto di pignorabilità di cui all’art.1923 cod.civ. le somme percepite dall’assicurato a fronte dell’esercizio di recesso dalla polizza posto che l’assicurato verrebbe a recuperare al suo patrimonio somme che, pur realizzando lo scopo di risparmio, non integrano gli estremi della funzione previdenziale. Il divieto di pignorabilità riguarderebbe le sole somme corrisposte dall’assicuratore al momento della naturale cessazione del rapporto al fine della reintegrazione del danno occorso all’assicurato (o al beneficiario) a seguito degli eventi morte e/o sopravvenienza assicurati con la polizza vita.
Forme di tutela dei creditori del contraente la polizza vita
La tutela per i creditori del contraente è data in primo luogo dalla possibilità di esperire l’azione revocatoria rispetto ai premi pagati. Poiché l’evento pregiudizievole per il creditore è il pagamento del premio da parte del debitore/contraente il contratto di polizza vita può essere dichiarato inefficace nel termine di cinque anni con le modalità previste per gli atti a titolo oneroso.
Inoltre qualora il contraente volesse, con la sottoscrizione della polizza vita, recare pregiudizio alle ragioni dei legittimari questi ultimi potranno far valere le disposizioni in merito alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.
La giurisprudenza penale
Le polizze vita, sia di natura previdenziale che finanziaria, non si sottraggono al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposta con riferimento al reato di dichiarazione dei redditi fraudolenta… a nulla rilevando il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all’art.1923 cod.civ. applicabile solo ai rapporti civilistici (Cass Pen.,sez.III, 08.04.2014 n.18736).
Una breve conclusione
Il consumatore/sottoscrittore di una polizza vita, dovrà prestare attenzione ed esigere tutte le informative che l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) e le altre Autorità di Controllo impongo ai promotori per assolvere i doveri di informativa e di adeguatezza del prodotto rispetto alle caratteristiche del consumatore/sottoscrittore. Quest’ultimo dovrà conoscere l’investimento e le sue caratteristiche per non nutrire false aspettative. Ad esempio sottoscrivere una polizza con l’intento di segregare il patrimonio (sulla base di una superficiale lettura dell’art.1923 cod.civ.) in realtà ottenendo l’effetto opposto.
Pertanto qualora nel concreto la polizza vita non abbia natura previdenziale ma finanziaria è sottoponibile a pignoramento ed al sequestro sia preventivo che conservativo.
Per approfondimenti vi invitiamo a consultare il sito nelle relative aree ovvero a fissare un appuntamento per l’esame della propria situazione.