Che cosa è il trust

Il Trust è uno strumento giuridico che consente al Disponente di separare un insieme di beni, mobili o immobili, dalla propria sfera personale per affidarli all’amministrazione di un soggetto chiamato Trustee per un fine prestabilito o nell’interesse di determinati Beneficiari.
Il rapporto che lega il Disponente (proprietario dei beni) con il Trustee (amministratore) è di natura fiduciaria e quindi come tale, venuta meno la fiducia, il Trustee può essere revocato e sostituito.
Le figure del Disponente (proprietario dei beni) e del Trustee (amministratore) possono coincidere ed allora si configura il cosiddetto Trust autodichiarato.

È legale istituire un trust

Il Trust è riconosciuto dalla Legge Italiana poiché la stessa ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 01.07.1985

Perché utilizzare il trust quale strumento a tutela del patrimonio

Le risposte a questa domanda sono molteplici proprio perché molteplici sono le regole con cui si può modellare il funzionamento del Trust e quindi ottenere quei benefici connessi a questo strumento giuridico.
Innanzitutto il Disponente scegliendo la o le finalità potrà dare realizzazione ad un proprio interesse specifico, ad esempio la tutela della Famiglia ed il mantenimento del suo stato di vita attuale.
Quindi facendo confluire nel Trust quei beni che individua per il fine prescelto potrà costituire un Patrimonio dedicato allo scopo, Patrimonio che sarà inattaccabile e che verrà segregato per quel fine.
Il Disponente può stabilire ad esempio che il reddito dei beni in Trust ( partecipazioni societarie ad esempio) possa essere accumulato al Fondo in Trust ovvero diviso tra i Beneficiari da Lui nominati.
Il Disponente, secondo la Convenzione dell’Aja ratificata dall’Italia, può essere esso stesso Beneficiario del Trust.
Il Disponente nel corso della sua vita può incrementare il Patrimonio o Fondo in Trust.
Il Disponente otterrà vantaggi di natura fiscale perfettamente leciti senza fare ricorso a paradisi fiscali e quindi nel pieno rispetto della normativa italiana.
Il Trust può ricevere dei beni da terze persone ad esempio per testamento.
Il Patrimonio in Trust non è vincolato; esso può essere gestito al meglio e ad esempio gli immobili possono essere venduti o anche acquistati. Ciò che si deve perseguire è la finalità del Trust che dà l’enorme vantaggio della segregazione dei beni costituenti il Patrimonio del Trust

Chi sono i soggetti del trust

  • Disponente: colui che conferisce i beni in Trust
  • Trustee: colui che amministra i beni, in via fiduciaria, per conto del Disponente
  • Beneficiario/i: colui o coloro che ricevono le utilità del Trust ed al termine del Trust i beni conferiti in Trust dal Disponente
  • Guardiano: colui che controlla l’attività del Trustee e la realizzazione dello scopo o finalità del Trust

Lo scopo o finalità del trust

La legge impone che lo scopo o le finalità del Trust sottostiano ad un criterio di meritevolezza.
In tale ambito possiamo distinguere due grandi famiglie di Trust: di interesse famigliare e di interesse imprenditoriale finanziario.
L’interesse famigliare ha il fine di regolare e mantenere il tenore di vita dei Beneficiari e del Disponente, ovvero assistere soggetti deboli, ovvero preordinare la successione ereditaria anche razionalizzando l’imposizione fiscale.
I Trust imprenditoriali riguardano la gestione di aziende, patti di sindacato, di garanzia, liquidatori.
Vi sono poi Trust che hanno entrambe le caratteristiche poiché lo scopo del Trust può essere adattato ad ogni esigenza. Si pensi all’esigenza dell’imprenditore di regolare la successione nell’azienda evitando conflitti tra eredi e nel contempo assegnando loro mezzi di sussistenza durante la vita del Trust.

La durata del trust

Il Disponente può scegliere con riguardo allo scopo o finalità individuata la Durata del Trust che meglio fa al suo specifico caso.
Il Trust può avere anche una Durata di 90 anni.

Legge regolatrice del trust

La nostra legislazione lascia che il Disponente scelga la Legge Straniera che regolerà il funzionamento del Trust, salva sempre la competenza del Giudice Italiano.
La scelta della Legge Straniera è delicata poiché deve andare incontro alle esigenze del Cliente ed essere armonizzata con la convenzione dell’Aja e con le disposizioni fiscali per far si che il Trust non venga riconosciuto come soggetto interposto dall’Amministrazione Finanziaria

Effetto del trust: la segregazione del patrimonio

La meritevolezza del fine con cui si realizza il Trust determina, in via indiretta, quelle ragioni di protezione del patrimonio conseguenti all’effetto segregativo dei beni conferiti nel Trust.
Tali beni non potranno essere aggrediti dai creditori del Disponente (proprietario) in caso di sue disavventure economiche o sue malaugurate iniziative imprenditoriali o professionali.

Obblighi fiscali del trust

Il Trust deve:

  • presentare la dichiarazione dei redditi;
  • acquisire un codice fiscale;
  • ottenere una partita iva se esercita un’attività commerciale;
  • pagare le imposte sugli immobili IMU ad esempio se ne possiede ( si può non perdere il beneficio cosiddetto “prima casa”).

La tassazione dell’atto istitutivo e dei conferimenti

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha chiarito la tassazione dell’atto di Trust: esso è soggetto alla sola tassa fissa di registro pari ad € 200,00 e se vi si conferisce un immobile alle tasse di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari ad € 200,00.
Ne consegue che il Trust non è più soggetto all’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni costituendo così un altro indubbio vantaggio.

 

Per gli approfondimenti in relazione ai singoli strumenti di tutela vi invitiamo a consultare il sito nelle relative aree ovvero a fissare un appuntamento per l’esame della propria situazione patrimoniale