La responsabilità medica – Seconda parte

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Le tipologie di danno risarcibile

Il risarcimento da responsabilità civile è diretto a risarcire integralmente il danneggiato attraverso il ripristino, almeno in astratto, dello stato precedente l’evento lesivo. Si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

Danno patrimoniale

Per danno patrimoniale deve intendersi qualsiasi diminuzione del patrimonio del soggetto leso che sia conseguenza di una condotta colpevole di un terzo ed ulteriormente si divide in danno emergente e lucro cessante.

  • Nella responsabilità medica il danno emergente si individua nelle spese mediche (in senso ampio) che il danneggiato sostiene per riparare ai danni subiti in conseguenza di un errore medico (esami, cure, visite, riabilitazione, degenze ospedaliere…).
  • Il lucro cessante consiste nell’incremento che il danneggiato avrebbe potuto conseguire in assenza del fatto che ha generato il danno. Vi rientrano la diminuzione del reddito da lavoro dovuta alla perdita della capacità lavorativa del soggetto danneggiato.

Danno non patrimoniale

Per danno non patrimoniale, in mancanza di una precisa definizione codicistica, possiamo affermare che esso copre tutte le lesioni ai diritti personali costituzionalmente tutelati ed ulteriormente si divide in danno biologico, danno morale, danno esistenziale, tuttavia tali voci hanno contenuto descrittivo visto che per la natura e la funzione risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno evitando sue duplicazioni.

  • Il danno biologico è la lesione, temporanea o permanente, dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale.
  • Il danno morale consiste nel turbamento psicologico del danneggiato inteso come lesione alla dignità umana ed al benessere psico-fisico costituzionalmente garantito (ad es. turbamento d’animo che non genera in patologia nel qual caso saremmo in area di danno biologico).
  • Il danno esistenziale è quel pregiudizio che l’illecito provoca sul fare areddituale del soggetto alterando le sue abitudini di vita, gli assetti relazionali, privandolo di occasioni per realizzare la sua personalità (lesione della serenità familiare).

Esistono poi altre voci di danno: danno iatrogeno (aggravamento della malattia), danno da perdita di chance, danno tanatologico (sofferenza provata dalla vittima nell’avvertire la fine della propria vita), danno biologico terminale, infine i danni che spettano ai congiunti per la morte della vittima.

Onere della prova

Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato struttura sanitaria la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass.26.2.20 n.5128)

La Responsabilità extracontrattuale del medico (salva l’obbligazione contrattuale assunta direttamente dal medico con il paziente), ai sensi della Legge Gelli Bianco che richiama l’art.2043 cod. civ., impone al danneggiato di provare gli elementi costitutivi del fatto illecito, il nesso di causalità, il danno ingiusto e la imputabilità a quel determinato soggetto. Ad esempio non sarà sufficiente dimostrare l’inadempimento del sanitario ma è necessario provare la sua ingiustificata e colposa scelta di agire non rispettando le linee guida in materia medica. In mancanza di prova di uno solo dei succitati elementi il danneggiato non potrà ottenere il risarcimento del danno.

Le linee guida

La Corte di Cassazione ha definito le linee guida come “un condensato delle acquisizioni scientifiche tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, reputate tali dopo un’accurata selezione dei diversi contributi, senza alcuna pretesa di immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti”. Nella Legge Gelli il legislatore prevede che il professionista debba attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida. Esse tuttavia rappresentano uno strumento di indirizzo e non un obbligo poiché, pur rappresentando un importante ausilio scientifico, non eliminano l’autonomia del medico nelle scelte terapeutiche dirette alla migliore soluzione curativa, considerando il caso concreto, la situazione del paziente e la sua volontà.

L’azione in giudizio

I danneggiati prima di rivolgersi al Giudice per ottenere il risarcimento del danno, previa una seria valutazione del nesso di causalità e dell’esistenza del danno, dovranno obbligatoriamente esperire alternativamente o la procedura di consulenza tecnica preventiva nanti il Tribunale (diretta ad accertare l’an ed il quantum della pretesa) o il procedimento di mediazione con l’assistenza di un avvocato per tentare di raggiungere un accordo bonario prima della lite. Tali procedimenti devono concludersi nel termine di sei mesi dalla proposizione del ricorso o della domanda di mediazione.

L’assicurazione per la responsabilità medica

La Legge impone alle strutture ed ai professionisti che entrano in diretto rapporto con i pazienti di dotarsi di una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dalla responsabilità medica. Se tale polizza manca o se i massimali di polizza sono inferiori rispetto al risarcimento dovuto ai pazienti o se l’impresa assicuratrice è insolvente o in liquidazione coatta amministrativa, interviene il Fondo di Garanzia che provvederà al risarcimento del danno.

 

Per approfondimenti vi invitiamo a consultare il sito nelle relative aree ovvero a fissare un appuntamento per l’esame della propria situazione.

Di |2021-04-02T09:13:03+01:002 Aprile 2021|Il parere di Ildebrando, Responsabilità medica|
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