La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari, dalle carenze organizzative e strutturali della struttura sanitaria. Altro particolare profilo di responsabilità medica attiene alla mancanza di un valido consenso informato rilasciato dal paziente. Essa è disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco e poi dalla Legge Lorenzin con le norme del codice civile e penale.
Il danno risarcibile
Il danno risarcibile è quello che si pone come diretta conseguenza dell’azione o dell’omissione del soggetto responsabile con l’accadimento lesivo, cioè con la lesione, e che in loro assenza non si sarebbe verificato (c.d. nesso causale). Molteplici sono i danni risarcibili in conseguenza della responsabilità medica a partire da quel danno che è in relazione ad una terapia o ne deriva come conseguenza. Ma sono anche risarcibili l’errore diagnostico, l’omessa vigilanza, le carenze strutturali ed organizzative e così via.
La responsabilità medica in campo civile
La Legge Gelli ha disciplinato gli aspetti della responsabilità civile del sanitario a seconda che la responsabilità per un dato danno debba essere imputata a coloro che operano presso una struttura sanitaria o alla struttura sanitaria (pubblica o privata).
I medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, salvo abbiano agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente; la struttura sanitaria (pubblica o privata – anche con sanitari scelti dal paziente e non dipendenti dalla struttura stessa) a titolo contrattuale. Tale distinzione comporta una diversa disciplina in termini di prescrizione dell’azione risarcitoria e di onere probatorio.
La responsabilità penale del medico
La responsabilità penale del medico si discosta sostanzialmente da quella civile poiché la causalità civile è orientata al criterio del “più probabile che non” mentre la causalità penale risponde al criterio “dell’oltre ogni ragionevole dubbio” cioè non deve esservi dubbio nel sancire la responsabilità penale del medico. La legge Gelli-Bianco ha introdotto l’art. 590 sexies nel codice penale prevedendo che se i fatti di cui agli art. 589 e 590 cod.pen. (morte o lesioni) vengono commessi nell’esercizio della professione medica si applicano le pene ivi previste; tuttavia qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o le buone pratiche cliniche. Negligenza e imprudenza tuttavia determinano in ogni caso la punibilità del sanitario anche se la sua condotta era in linea con le indicazioni guida.
La responsabilità del medico di base
L’art. 7, I e II Comma, della Legge Gelli – Bianco ha disciplinato chiaramente tale profilo di responsabilità: i pazienti danneggiati dalla condotta del proprio medico di base possono agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non solo verso lo stesso sanitario ma anche nei confronti dell’ASL di appartenenza. Ciò è dato in forza della responsabilità di posizione della struttura sanitaria la quale è chiamata a rispondere contrattualmente di tutto ciò che avviene all’interno del proprio ambito di competenza e quindi anche dell’operato dei soggetti dei quali si avvale, poco importa che siano stati scelti dal paziente come avviene per i medici di base. Il paziente infatti, nello scegliere il medico di base agisce nei confronti dell’ASL e opera un’azione destinata a produrre i suoi effetti nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale.
La responsabilità nella medicina estetica
Tale branca della medicina che tende al miglioramento delle imperfezioni estetiche e non sempre ha fini curativi, presenta la peculiare caratteristica del risultato atteso dal paziente e questa circostanza pone in dubbio se l’attività del medico estetico debba considerarsi obbligazione di mezzo o di risultato. Ci si chiede se il paziente abbia diritto ad un determinato risultato o sia bastevole l’impegno del medico ad agire al massimo delle sue capacità. La Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sul presupposto che anche la chirurgia estetica ha finalità curativa, ha definitivamente risolto la querelle e l’obbligazione del medico estetico, così come quella di qualsiasi altro medico, deve considerarsi di mezzo e non di risultato. Sussisterà responsabilità solo se non si è operato con prudenza diligenza e perizia. La Corte è molto precisa sul punto ed afferma che “il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva… fermo l’obbligo del professionista di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell’ottenimento del risultato perseguito”. Entra qui vieppiù in gioco la problematica del Consenso Informato
I termini di prescrizione dell’azione civile
La responsabilità extracontrattuale del medico comporta che l’azione di risarcimento del danno nei suoi confronti deve essere promossa entro 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (pubblica o privata) comporta che l’azione di risarcimento del danno nei suoi confronti deve essere promossa entro 10 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Il consenso informato
Diciamo innanzitutto che il consenso informato non è il modulo sul quale si appone la propria sottoscrizione: questo rappresenta solo la documentazione in forma scritta di ciò che il medico ci manifesta con riguardo alla diagnosi, alle cure, alla prognosi, ai rischi ed ai benefici. Manifestare il consenso libero e consapevole alle cure legittima l’intervento medico proprio perché è un vero e proprio diritto della persona che trova riscontro negli art. 2, 13 e 32 della Costituzione: quello di esprimere la propria volontà, di autodeterminarsi e quello alla salute. Quindi vi è un obbligo del medico di informare il paziente tenendo conto delle sue capacità di comprensione, della sensibilità e reattività emotiva ed in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza. Anche qualora l’intervento del medico sia risolutivo della patologia ma sia avvenuto senza il consenso del paziente si avrà una lesione alla libertà di determinazione del paziente idonea a determinare un danno risarcibile. Il consenso del paziente dovrà essere libero, consapevole, esplicito, reale, completo, continuo. Può essere revocabile ma mai presunto. In forma scritta o videoregistrato o documentato con altri dispositivi che consentano al paziente di comunicare con il medico. Il medico è esente da responsabilità civile e penale a fronte del documentato dissenso del paziente a ricevere quel trattamento medico curativo e quindi il medico deve astenersi dall’intervenire.
Si precisa che le definizioni e le nozioni qui esposte sono rivolte a soddisfare i primi dubbi del Cliente e volontariamente si sono tralasciati aspetti tecnici ed approfondimenti che avrebbero distolto l’attenzione dai temi fondamentali della responsabilità medica. Tali ulteriori aspetti quali l’onere della prova, le linee guida, la determinazione del danno, solo per citarne alcuni, verranno trattati in una successiva newsletter informativa.
Per approfondimenti vi invitiamo a consultare il sito nelle relative aree ovvero a fissare un appuntamento per l’esame della propria situazione.