La prima grande divisione è tra i Trust familiari e Trust imprenditoriali commerciali
Trust Familiare:
- può essere finalizzato al mantenimento del tenore di vita attuale;
- può essere finalizzato a preordinare la successione anche saltando stirpi;
- può essere finalizzato a gestire un patrimonio con creazione di sottofondi;
- può essere finalizzato alla tutela di soggetti deboli;
Trust Commerciale:
- finalizzato a gestire un’azienda o un complesso di aziende con Trust Holding
- finalizzato al passaggio generazionale;
- finalizzato alla liquidazione nel caso di crisi di impresa;
- finalizzato a mantenere un controllo societario;
- finalizzato a concedere garanzie;
Altra divisione riguarda i Trust di scopo e i Trust di beneficienza
Trust di scopo:
- non si prevedono beneficiari ed i beni vengono gestiti per il raggiungimento di determinati obiettivi;
Trust di beneficienza:
- finalizzati alla destinazione di denaro o altri beni per un fine altruistico.
Tali tipi di Trust, tutti caratterizzati da un fine meritevole di tutela, possono essere modellati sulle esigenze del Cliente specificando e distinguendo ad esempio i Beneficiari del reddito del Trust dai Beneficiari finali.
Pertanto questo strumento giuridico non può essere generalizzato e compresso in determinate categorie poiché solo dopo aver ascoltato le esigenze del Cliente si potrà decidere quale sia il mezzo migliore per conseguire la tutela del patrimonio che deriva dall’effetto segregativo dei beni del Disponente.
Il trust redatto per testamento
Il Trust redatto per testamento è istituito con atto di ultima volontà con la coincidenza tra momento istitutivo e momento dispositivo-attributivo proprio del Trust. È diverso dal Trust successorio per finalità che attengono al passaggio di beni tra le generazioni.
Con l’atto di testamento-trust vi è una disposizione testamentaria atta a produrre i propri effetti dal momento dell’apertura della successione. Con tale atto si possono raggiungere alcune finalità: mantenere l’unità del patrimonio post mortem; attribuire anticipatamente beni o quote di capitale a certi beneficiari; posticipare l’assegnazione dei beni o delle quote ai beneficiari magari in considerazione della loro età; programmare la conversione del patrimonio in denaro.
Il trust per tutelare i soggetti più fragili
La Legge 112/2016 denominata anche la Legge del Dopo di Noi ripercorre la disciplina dei Trust e può dirsi la via italiana alternativa al Trust ma con il limite di individuare solo determinate categorie di soggetti beneficiari individuabili come “deboli” dal punto di vista della salute. Il Trust riconosce per tali soggetti una potenzialità ancora più duttile e beneficia di importanti agevolazioni fiscali e di una disciplina che deriva da una più lunga applicazione normativa.
Il trust e le differenze con altri istituti a protezione dei beni personali
Il Trust ha, come abbiamo visto (precedenti news), la possibilità di adattarsi ai singoli casi delle persone che lo istituiscono a differenza del Fondo Patrimoniale e dei Vincoli di Destinazione ex art.2645 ter cod.civ. che seguono norme codificate.
Infatti il Trust non ha per presupposto il rapporto di coniugio o di unione civile e dura oltre il matrimonio o il rapporto di convivenza. Nel Trust possono essere conferiti qualsiasi tipo di beni mentre nel Fondo Patrimoniale solo quelli destinati alla Famiglia.
Con il Vincolo di Destinazione ex art.2645 ter cod.civ. si funzionalizzano/vincolano beni immobili o beni mobili registrati rispetto a determinati obiettivi. Nel Trust invece i beni conferiti, che possono essere di qualsiasi natura, non sono vincolati ma lo è solo l’attività del Trustee per quel determinato fine. Altri limiti del vincolo di destinazione riguardano alle modalità di revoca o cessazione del vincolo, ad una scarsa regolamentazione delle vicende successive al vincolo quale la morte del disponente.
Per gli approfondimenti in relazione ai singoli strumenti di tutela vi invitiamo a consultare il sito nelle relative aree ovvero a fissare un appuntamento per l’esame della propria situazione patrimoniale